ASSOCIAZIONE ITALIANA VELE D’EPOCA
Art. 1 Costituzione
Il giorno 1 marzo 1982 è stata costituita a Milano l’as-sociazione sportiva dilettantistica denominata «Associazione Italiana Vele d’Epoca (A.I.V.E.) - Associazione Sportiva Dilettantistica».
Art. 2 Fini
L’associazione non ha scopo di lucro. È vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
I fini primari e istituzionali dell’Associazione sono:
1) la promozione, anche con la partecipazione a iniziative altrui dirette ad analoghi fini, del recupero, del restauro e della conservazione degli yachts da regata e da diporto costruiti in legno o in metallo prima dei termini che l’Associazione stessa, insieme alle altre similari, ha convenuto e converrà di stabilire;
2) l’organizzazione periodica di raduni e regate per gli yachts sopra indicati;
3) l’amministrazione di un sistema di stazza per essi specifico;
4) la conservazione della tradizione e della cultura marinaresca e specificamente velica, attraverso attività sportive dilettantistiche, didattiche e divulgative;
5) la costituzione di una biblioteca di arte, architettura e cultura marinaresca;
6) la promozione di pubblicazioni, sia occasionali che periodiche, attinenti alla costruzione, alla conser-vazione e alla navigazione degli yachts d’epoca e classici.
L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme dell’ordinamento sportivo nazionale e internazionale e in particolare alle norme e alle direttive del C.O.N.I., alle norme e agli statuti della Federazione Italiana Vela e delle altre federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva. Si impegna altresì ad accettare gli eventuali provvedimenti disciplinari, che i competenti organi sportivi dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
Art. 3 Durata
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 4 Sede
La sede dell’Associazione è a Genova presso lo Yacht Club Italiano.
Art. 5 Sezioni
Nell’ambito dell’Associazione possono essere costituite sezioni territoriali. La costituzione di ognuna di esse deve essere approvata dal consiglio direttivo dell’Associazione, che ne fissa altresì le norme operative. I soci che per residenza o altra ragione aderiscono alla sezione designano il presidente di essa.
Art. 6 Categorie dei soci
L’Associazione è costituita da soci onorari, promotori e ordinari.
Tutti i soci hanno gli stessi diritti e i medesimi obblighi, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.
Art. 7 Soci onorari
I soci onorari sono per le loro benemerenze su proposta del Presidente dell’Associazione acclamati in assemblea. Salva rinunzia, la qualità di socio onorario è vitalizia, è estintiva di ogni altra qualità associativa precedente, ma può anche essere conferita ad estranei all’Associazione.
Art. 8 Soci promotori
Sono soci promotori coloro che erano iscritti all’Asso-ciazione prima del 31 dicembre 1983, nonché tutti coloro che siano iscritti ad essa da dieci anni e che non abbiano subito provvedimenti disciplinari ai sensi degli articoli 42 e 43.
La qualità di socio promotore è irrevocabile e irri-nunciabile e cessa solo con l’acclamazione a socio onorario o con il decesso, il recesso o con l’espulsione dall’Asso-ciazione.
Art. 9 Soci ordinari
Sono soci ordinari tutti coloro che, condividendone i fini, abbiano chiesto di entrare e siano stati ammessi nell’As-sociazione. Per le persone giuridiche, le istituzioni e le associazioni i diritti di socio sono esercitati dal loro legale rappresentante o da un suo delegato, che a sua volta non può delegare altri.
Art. 10 Diritti dei soci
Tutti i soci hanno diritto:
a iscrivere nei registri dell’Associazione i loro yachts che ne abbiano i requisiti secondo l’articolo 2 comma 1 e a battere il guidone dell’Associazione stessa;
ad accedere alla sede sociale;
a consultare i volumi e i documenti conservati dall’Asso-ciazione con le sole limitazioni poste dalle norme regola-mentari;
alla precedenza nell’ammissione ai raduni organizzati dal-l’Associazione, quando vi sia una limitazione alla parte-cipazione;
alla partecipazione a tutte le forme della vita associativa.
Art. 11 Obblighi dei soci
Tutti i soci hanno l’obbligo:
di adoperarsi al conseguimento dei fini associativi indicati nell’articolo 2 e più generalmente di cooperare alla diffu-sione delle tradizioni marinaresche;
di osservare le norme dello statuto;
di osservare le norme regolamentari;
di conformarsi agli usi e ai costumi marinareschi;
di rispettare pienamente le norme dei regolamenti inter-nazionali relative alla responsabilità e al contegno;
di corrispondere la quota associativa nella misura e alla scadenza stabilite.
titolo
iii
Ammissione,
passaggio di categoria e recesso dei soci
Art. 12 Ammissione dei soci ordinari
La richiesta di ammissione all’Associazione non è sog-getta ad alcuna limitazione o condizione e può essere fatta da persone fisiche come giuridiche, nonché da istituzioni e associazioni.
La domanda di ammissione deve essere sottoscritta da tre soci presentatori, che non siano consiglieri in carica. Qualora le presentazioni manchino del tutto o in parte, il Presidente nomina una commissione fiduciaria, affinché proceda a una valutazione preliminare dell’aspirante.
L’ammissione deve essere approvata dalla maggioranza dei consiglieri in carica.
L’ammissione è al richiedente comunicata dal Presidente e ha effetto dal momento in cui sia pagata la quota as-sociativa, ma decade ove al pagamento non sia stato provveduto entro sessanta giorni dalla comunicazione.
Art. 13 Nomina dei soci promotori
L’accertamento dei requisiti necessari per il passaggio a socio promotore è fatto dal consiglio direttivo, che procede quindi alla nomina
Art. 14 Recesso
Ogni socio può in qualsiasi momento recedere dall’Asso-ciazione, dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo, che può invitarlo a desistere, ma che non può opporsi alla sua decisione.
Il recesso ha pieno e definitivo effetto dal primo giorno del mese seguente quello della comunicazione.
Il socio che recede è comunque tenuto alla corresponsione dell’intera quota associativa annuale.
titolo iv
Organi
associativi
Art. 15 Assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria è la sede e l’espressione della volontà del corpo associativo circa quanto attiene all’Asso-ciazione.
Essa è convocata almeno una volta all’anno e quando ne sia fatta istanza scritta da un terzo dei soci.
L’ordine del giorno dei lavori dell’assemblea è pre-disposto dal consiglio direttivo dell’Associazione, che nel caso di assemblea convocata ad istanza dei soci è tenuto a inserirvi quanto da essi richiesto.
Hanno in assemblea diritto di voto tutti i soci, ognuno dei quali può in caso di impedimento conferire la delega a un altro.
Di ogni assemblea sono fatte due convocazioni con-venzionali, la seconda delle quali può essere stabilita per lo stesso giorno della prima, ma con un’ora almeno di ritardo rispetto ad essa.
In prima convocazione l’assemblea è validamente co-stituita quando, anche tramite delega, vi intervengano i due terzi dei soci. In seconda convocazione essa è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nell’assemblea ordinaria le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice e, salva mozione contraria, a voto palese.
Art. 16 Assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria è la sede in cui si delibera qualsiasi modificazione dello statuto.
L’assemblea straordinaria può essere convocata anche ad istanza di un terzo dei soci. In questo caso il Presidente dell’Associazione deve procedere alla convocazione entro trenta giorni da quello in cui gliene sia pervenuta l’istanza.
L’assemblea straordinaria segue le norme di quella or-dinaria, se non che in prima convocazione essa è validamente costituita quando, anche tramite delega, vi intervengano i quattro quinti dei soci e in seconda è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria debbono essere assunte con la maggioranza dei due terzi degli inter-venuti in presenza o per delega.
Art. 17 Convocazione delle assemblee
Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono con-vocate dal Presidente dell’Associazione con lettera inviata ai soci venti giorni prima di quello dell’assemblea stessa. Le assemblee ordinarie possono essere tenute in sede diversa da quella associativa, quelle straordinarie, invece, debbono essere sempre tenute in essa.
Art. 18 Deleghe
Un socio non può ricevere più di tre deleghe e i con-siglieri in carica non possono riceverne alcuna.
La delega deve essere conferita per ogni singola as-semblea (ordinaria come straordinaria) con indicazione del giorno e delle ore delle due convocazioni.
Art. 19 Consiglio direttivo
L’Associazione è retta e amministrata da un consiglio direttivo composto da undici consiglieri, anche estranei all’Associazione.
Poiché giusta l’articolo 25 il direttore dello Sport Velico della Marina Militare italiana è vice-presidente di diritto, i consiglieri elettivi sono dieci.
Art. 20 Mandato del consiglio direttivo
Il mandato del consiglio direttivo dura quattro anni solari decorrenti dal primo gennaio di quello in cui ne è fatta l’ele-zione e i suoi consiglieri sono illimitatamente rieleggibili.
Art. 21 Attribuzione delle cariche
Nella sua prima seduta, convocata dal presidente della commissione elettorale, il consiglio direttivo con voto segreto procede all’attribuzione delle cariche di Presidente e di segretario generale, nonché di quelle relative alla specifica cura dei fini associativi indicati nell’articolo 2.
Art. 22 Cumulo e incompatibilità delle cariche
Le cariche di Presidente, vice-presidente e segretario generale non sono cumulabili tra di loro.
Art. 23 Deliberazioni del consiglio direttivo
Il consiglio direttivo può validamente deliberare quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice; in caso di parità il voto del Presidente dell’Associazione ha la prevalenza.
Art. 24 Presidente
Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione.
Egli è dai consiglieri tra di loro eletto a scrutinio segreto; presiede le assemblee ordinarie e straordinarie, nonché le sedute del consiglio direttivo.
Il suo mandato corrisponde a quello del consiglio diret-tivo che lo ha espresso ed è illimitatamente iterabile.
In caso di dimissioni o di decesso del Presidente il consiglio direttivo con una nuova elezione provvede alla sostituzione sino alla scadenza del suo mandato.
Art. 25 Vice-presidente
Il vice-presidente dell’Associazione è il direttore dello Sport Velico della Marina Militare italiana.
Art. 26 Segretario generale
Il segretario generale è il custode del patrimonio associativo, sovrintende all’amministrazione dell’Associazione e cura le relazioni esterne di essa.
Art. 27 Collegio dei probiviri
Il collegio dei probiviri, che ha il compito di dirimere le controversie e di perseguire le violazioni dello statuto e dei regolamenti, è costituito da tre soci eletti dall’assemblea. Quando tra gli eletti vi sia un socio onorario, la presidenza del collegio è da lui assunta, quando ve ne sia più di uno essa compete al più anziano di loro e in assenza di soci onorari è demandata al socio con maggiore anzianità associativa.
La carica di proboviro è incompatibile con qualunque altra.
Il collegio dei probiviri ha mandato corrispondente a quello del consiglio direttivo; oltre che da quest’ultimo può essere adito da qualunque socio ed emana le sue decisioni entro sessanta giorni da quello in cui sia stato richiesto il suo intervento.
Art. 28 Corte di disciplina
Qualsiasi decisione del collegio dei probiviri può essere impugnata da chi possa avere diretta ragione di doglianza. Dell’impugnazione deve essere data notizia al Presidente dell’Associazione, che nel termine di trenta giorni provvede alla costituzione di una corte disciplina. Con elezione fatta secondo le procedure ordinarie stabilite nel titolo V ad essa sono chiamati tre soci, che non abbiano alcuna altra carica associativa. Entro trenta giorni dalla sua costituzione deve essere trasmessa alla corte l’impugnazione con le motivazioni e con ogni altro atto relativo.
La corte emana la sua decisione entro sessanta giorni da quello della trasmissione e quindi è automaticamente di-sciolta.
Art. 29 Comitato esecutivo
All’attuazione delle deliberazioni del consiglio direttivo provvede un comitato esecutivo costituito dal Presidente, dal vice-presidente, dal segretario generale e da due consiglieri designati dal consiglio direttivo.
Il comitato esecutivo può tuttavia essere transitoriamente o permanentemente integrato a giudizio del consiglio diret-tivo, che vi chiama soci nel numero che pare adeguato.
Art. 30 Commissioni tecniche e fiduciarie
Salvo per l’amministrazione del sistema di stazza e per le accessioni della biblioteca, per le quali la costituzione di una commissione è obbligatoria, il consiglio direttivo ha facoltà di istituire commissioni transitorie o permanenti per tutti quegli altri ambiti per i quali ne sia ravvisata l’opportunità. Tali commissioni sono rette e presiedute da un consigliere e possono esservi chiamati soci nel numero che pare al caso adeguato.
Art. 31 Collegio dei revisori dei conti
Il collegio dei revisori dei conti è costituito da due membri eletti dall’assemblea.
Il mandato del collegio dei revisori dei conti corrisponde a quello del consiglio direttivo.
titolo v
Elezioni
Art. 32 Elezioni
Le elezioni sono fatte esclusivamente tramite votazione per corrispondenza e le loro operazioni debbono essere concluse entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello della scadenza del mandato del consiglio direttivo.
Le elezioni sono valide quando i votanti siano stati più di un quinto degli aventi diritto al voto.
Art. 33 Commissione elettorale
L’assemblea ordinaria dell’ultimo anno del mandato del consiglio direttivo designa una commissione elettorale composta da tre soci che non abbiano cariche o funzioni associative, salve quelle previste dagli articoli 27 e 28 e salva l’inclusione negli organi previsti dagli articoli 29 e 30.
Facendone richiesta con lettera circolare, tale commis-sione individua la disponibilità dei soci ad assumere cariche; ove le candidature manchino o siano inferiori al numero dei componenti di ogni organo associativo, la commissione può sostituirvi o aggiungervi sue proposte individualmente di-stinte. Fatto per ogni organo un elenco dei disponibili e dei proposti in numero complessivo pari o superiore a quello dei componenti, almeno quarantacinque giorni prima di quello dello scrutinio lo invia a tutti i soci insieme alla scheda elettorale in duplice busta e alla comunicazione della giornata e dell’ora dell’inizio dello scrutinio.
I candidati alle cariche associative non devono aver subito condanne passate in giudicato per delitti dolosi e non devono essere stati sottoposti dal C.O.N.I. o da una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali, da discipline associate o da enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente superiori ad un anno.
Art. 34 Scrutinio e proclamazione degli eletti
Nella giornata e all’ora prestabilite la commissione elet-torale si riunisce e al cospetto di tutti i soci che desiderino assistervi compie lo scrutinio delle schede pervenute.
Constatata la regolarità e la congruità numerica delle schede, per ogni organo associativo fa un elenco di quanti hanno avuto voti e proclama eletti coloro che ne abbiano avuto il maggior numero.
Giusta l’articolo 21 il presidente della commissione elettorale procede quindi alla convocazione della prima seduta del nuovo consiglio direttivo, cui affida la custodia degli elenchi dei votati per le eventuali surrogazioni.
Le schede pervenute dopo lo scrutinio sono distrutte senza che siano aperte.
Art. 35 Surrogazioni e elezioni suppletive
Nel caso in cui per dimissioni, decadenza o decesso uno degli organi associativi si trovi ad essere in carenza numerica si procede alla reintegrazione con la surrogazione dei votati non eletti. Ove questi manchino o siano indisponibili, il Presidente dell’Associazione, entro venti giorni dall’accerta-mento della vacanza, procede all’indizione di una nuova elezione per il numero di quanti debbono essere sostituiti.
Art. 36 Decadenza dell’eletto
Ove per impedimento permanente o per noncuranza un membro di uno degli organi associativi non intervenga a cinque sedute consecutive e non ne adduca giustificazione, il Presidente dell’Associazione ne dichiara la decadenza e alla sostituzione si provvede per surrogazione o con elezioni suppletive.
titolo vi
Amministrazione,
patrimonio e quote associative
Art. 37 Amministrazione
L’anno finanziario dell’Associazione si chiude il 31 dicembre. Entro il 30 aprile dell’anno successivo il consiglio direttivo ne presenta all’assemblea ordinaria il rendiconto composto dalla situazione patrimoniale e dal conto delle entrate e delle uscite. Insieme ad esso presenta anche un conto di previsione per l’anno corrente.
Art. 38 Patrimonio
Concorrono a costituire il patrimonio dell’Associazione
le quote associative,
i fondi di riserva,
i contributi volontari dei soci,
i contributi di istituzioni e associazioni,
i lasciti, le donazioni e le altre donazioni liberali,
i volumi, i disegni, i documenti e i manoscritti della biblioteca e dell’archivio,
gli apparati e gli strumenti elettronici e meccanici per la misurazione degli yachts e per l’amministrazione del sistema di stazza,
ogni altro bene che possa essere iscritto in inventario.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà designata l’istituzione o associazione similare cui sarà devoluto il patrimonio residuo.
Art. 39 Quote associative
Tutti i soci sono tenuti al pagamento delle quote associative annuali.
L’aumento delle quote associative è stabilito dall’assem-blea ordinaria.
Le quote sociali non sono trasmissibili e non sono rivalutabili; sono corrisposte per anno solare e sono indivisibili.
Art. 40 Morosità
Il termine per il pagamento delle quote associative è il 31 marzo di ogni anno. Il socio che entro il 30 giugno di ogni anno non abbia provveduto al pagamento della quota associativa che gli compete è privato dei suoi diritti sino al giorno successivo all’estinzione del debito.
La norma è derogabile per la regolazione dei conti dei soci che abbiano o che vengano costituendo crediti nei confronti dell’Associazione.
Al socio che per più di ventiquattro mesi abbia trascurato il pagamento della sua quota il consiglio direttivo, dopo duplice intimazione, commina l’espulsione.
titolo vii
Disciplina
Art. 41 Controversie tra i soci e con l’Associazione
Le controversie tra i soci e quelle di costoro con l’Asso-ciazione relative all’interpretazione e all’applicazione dello statuto e delle connesse norme regolamentari debbono essere sottoposte al collegio dei probiviri.
Art. 42 Disciplina sportiva
Il socio raggiunto da un provvedimento disciplinare irrogato ai sensi di un regolamento internazionale dell’attività agonistica velica è dal consiglio direttivo deferito al collegio dei probiviri, che ne decreta la sospensione o l’espulsione dall’Associazione.
Art. 43 Violazioni delle norme statutarie
Il socio che abbia commesso una violazione delle norme statutarie è dal consiglio direttivo deferito al collegio dei probiviri, che ne decreta la sospensione o l’espulsione dal-l’Associazione.
titolo viii
Vigore
dello statuto, sue modificazioni
e
norme
regolamentari e transitorie
Art. 44 Vigore dello statuto
Il presente statuto entra in vigore il giorno della sua approvazione e abroga tutte le norme di quello precedente, ma non ha effetto retroattivo.
Art. 45 Modificazioni dello statuto
Quando ne ravvisi l’opportunità, il consiglio direttivo può proporre modificazioni statutarie, sottoponendole all’appro-vazione di un’assemblea straordinaria.
Anche i soci hanno diritto a proporre modificazioni statutarie, ma le loro proposte dovranno essere sottoscritte da almeno un terzo di loro perché il Presidente dell’Associazione possa convocare l’assemblea straordinaria destinata ad approvarle.
Art. 46 Norme regolamentari
Il consiglio direttivo promulga il regolamento generale dell’Associazione. Il consiglio stesso e tutti gli altri organi collegiali dell’Associazione hanno la facoltà di emanare regolamenti speciali.
Art. 47 Norme transitorie
Il consiglio direttivo resta in carica fino alla scadenza prestabilita del suo mandato.
Sino alla fine del suo mandato analogamente si protraggono le cariche e le funzioni dal consiglio stesso conferite.
Sino all’approvazione di un nuovo regolamento generale il vigente «Regolamento generale» conserva del pari efficacia, salvo in quanto contrasti con questo statuto.
ASSOCIAZIONE ITALIANA VELE D’EPOCA
Questo regolamento generale, giusta l’articolo 46 dello statuto promulgato dal consiglio direttivo, stabilisce i criteri e i modi nei quali le norme statutarie debbono trovare pratica attuazione. Le sue disposizioni si aggiungono pertanto a quelle dello statuto, ma non possono limitarle, modificarle o contrastarle. A questo regolamento si affiancano quelli speciali e interni che gli organi collegiali dell’Associazione hanno facoltà di emanare, come stabilito dal summenzionato articolo dello statuto.
Art. 1 Intese
Ferma restando l’esclusione di qualsiasi fine di lucro stabilita dall’articolo 1 dello statuto, l’Associazione, per il conseguimento dei suoi fini istituzionali, può stipulare convenzioni, intese, contratti e accordi con pubbliche istituzioni, con istituti privati e con società ed imprese. Qualsiasi patto deve essere sottoposto all’approvazione preventiva del consiglio direttivo ed è sottoscritto dal Presidente in quanto legale rappresentate dell’Associazione.
Gli eventuali benefici pecuniari devono essere ad ogni modo destinati all’incremento del patrimonio associativo ed è interdetta la distribuzione tra i soci di utili, proventi o dividendi.
Gli accordi che l’Associazione stipula per l’organiz-zazione di raduni e regate sono sottoposti all’approvazione preventiva del comitato esecutivo previsto dall’articolo 29 dello statuto.
Ogni eventuale beneficio pecuniario che dovesse da essi pervenire è sempre e comunque destinato all’incremento del patrimonio associativo.
Art. 2 Sede associativa
La sede associativa, dall’articolo 4 dello statuto fissata presso lo Yacht Club Italiano, ha carattere di segreteria, biblioteca ed archivio e l’accesso dei soci ad essa è limitato agli orari che all’inizio di ogni anno sono loro comunicati.
Art. 3 Sedi delle sezioni dell’Associazione
Le sezioni dell’Associazione previste dall’articolo 5 dello statuto possono essere prive di sede, bastando un recapito postale. Se tuttavia intendono darsene una, la collocazione di essa deve essere approvata dal consiglio direttivo dell’Asso-ciazione.
Art. 4 Registri degli yachts dei soci
In applicazione del primo comma dell’articolo 10 dello statuto l’Associazione tiene tre registri degli yachts dei suoi soci: uno per gli yachts d’epoca, uno per quelli classici e uno per le repliche degli yachts dell’una e dell’altra categoria.
Art. 5 Iscrizione nei registri
Sempre che ognuno di essi ne abbia i requisiti stabiliti dall’articolo 2 dello statuto, ogni socio ha il diritto all’iscri-zione nei registri dell’Associazione di tutti gli yachts che possieda, di quelli dei quali possieda almeno 12 carati, nonché di quelli che abbia in uso o godimento duraturo per effetto di una convenzione scritta.
L’iscrizione di uno yacht in uno dei registri dell’Asso-ciazione non comporta l’obbligo di sottoporre lo stesso ad operazioni di stazza.
Art. 6 Certificato di iscrizione
Ogni socio ha il diritto di chiedere che gli sia rilasciata attestazione dell’iscrizione del suo yacht in uno dei registri dell’Associazione.
Art. 7 Registri degli yachs stazzati
Parallelamente a quelli degli yachts di proprietà dei suoi soci, l’Associazione tiene altri tre registri nei quali include rispettivamente tutti gli yachts d’epoca, classici e loro repliche per i quali abbia emesso un certificato di stazza.
Art. 8 Revisione dei registri
La revisione dei registri dell’Associazione è annuale, non di meno il socio che cessi di essere proprietario di uno yacht iscritto in uno di essi è tenuto a darne sollecita co-municazione scritta. Il socio è altresì tenuto a dare co-municazione se uno yacht di sua proprietà iscritto in uno di essi sia collocato in disarmo, transitorio come definitivo.
Art. 9 Certificati di stazza
L’Associazione,
che è associazione di classe riconosciuta dalla F.I.V., emette i certificati di
stazza per gli yachts d’epoca e classici, nonché per le loro repliche. Il
certificato di stazza attesta il rating ad ogni yacht attribuito secondo
il sistema previsto dal comma 3 dell’articolo 2 dello statuto.
Sinché l’Associazione partecipa al Comitato Interna-zionale del Mediterraneo, l’emissione dei certificati di stazza e le misurazioni relative sono fatte secondo le norme degli articoli 5 e 16 del Regolamento per la stazza e per le regate degli yachts d’epoca e classici dal Comitato stesso emanato.
L’importo della tassa per l’emissione e per la rinno-vazione dei certificati prevista dall’articolo 5.4 del predetto regolamento è annualmente stabilito dal consiglio direttivo dell’Associazione, che può adeguarsi a quanto internazio-nalmente concordato.
Art. 10 Pluralità dei certificati
Il socio che chieda l’emissione del certificato di stazza per più yachts, per ciascuno di quelli successivi al primo deve corrispondere per intero la tassa stabilita nell’articolo pre-cedente.
Art. 11 Guidone ordinario
Il guidone ordinario, che giusta primo comma dell’arti-colo 10 dello statuto ogni socio ha diritto di battere, è blu con bordura bianca. Al centro ha una sottile fascia bianca che prolunga la linea di galleggiamento delle sezioni trasversali dello yacht Britannia tracciate in bianco e disposte in modo che quelle poppiere si trovino all’asta e quelle prodiere al ventame.
Art. 12 Diritto all’uso del guidone ordinario
Il diritto a battere il guidone ordinario si estingue solo con la cessazione della qualità di socio o con la cessazione delle condizioni di legittimazione stabilite nell’articolo 5.
Art. 13 Guidone onorario
Il guidone onorario è bianco con bordura blu. Al centro ha una sottile fascia blu che prolunga la linea di galleggiamento delle sezioni trasversali dello yacht Britannia tracciate in blu e disposte in modo che quelle poppiere si trovino all’asta e quelle prodiere al ventame.
Art. 14 Diritto all’uso del guidone onorario
Il guidone onorario compete allo yacht del Presidente dell’Associazione, a tutte le navi scuola a vela della Marina Militare italiana, nonché a tutti gli altri yachts ai quali sia stato concesso prima dell’entrata in vigore di questo re-golamento.
In seguito il guidone onorario sarà concesso su de-liberazione del consiglio direttivo.
Art. 15 Fiamma ordinaria
La fiamma ordinaria è blu con bordura bianca. Al centro ha una sottile fascia bianca che prolunga la linea di gal-leggiamento delle sezioni trasversali dello yacht Britannia tracciate in bianco e disposte in modo che quelle poppiere si trovino all’asta e quelle prodiere al ventame.
Art. 16 Diritto all’uso della fiamma ordinaria
La fiamma ordinaria può essere alzata da tutti gli yachts ai quali essa sia stata concessa prima dell’entrata in vigore di questo regolamento.
In seguito la fiamma ordinaria sarà concessa su de-liberazione del consiglio direttivo.
Art. 17 Fiamma onoraria
La fiamma onoraria è bianca con bordura blu. Al centro ha una sottile fascia blu che prolunga la linea di gal-leggiamento delle sezioni trasversali dello yacht Britannia tracciate in azzurro e disposte in modo che quelle poppiere si trovino all’asta e quelle prodiere al ventame.
Art. 18 Diritto all’uso della fiamma onoraria
La fiamma onoraria può essere alzata da tutti gli yachts ai quali essa sia stata concessa prima dell’entrata in vigore di questo regolamento.
In seguito la fiamma onoraria sarà concessa su deli-berazione del consiglio direttivo.
Art. 19 Esposizione e dimensione dei guidoni e delle fiamme
Il guidone e la fiamma sono esposti in regata, durante i raduni e quando sia a riva la gran gala. Possono essere tuttavia esposti in ogni altra circostanza dal socio ritenuta opportuna.
Il punto di esposizione e le materiali condizioni del guidone e della fiamma debbono rispondere alle usuali norme marinaresche.
Le dimensioni dei guidoni e delle fiamme corrispondono a quelle delle grandezze convenzionali delle bandiere da segnalazione di uso marittimo.
Art. 20 Archivio
Sono custoditi in un archivio collocato nella sede as-sociativa tutti i disegni, i documenti e i manoscritti acquisiti dall’Associazione per il conseguimento dei fini indicati nell’articolo 2 dello statuto. Nell’archivio debbono essere altresì custoditi i materiali informatici che abbiano carattere documentario, mentre non vi debbono essere introdotti gli atti e i documenti di carattere amministrativo.
Art. 21 Biblioteca
Tutte le opere a stampa di proprietà dell’Associazione sono conservate in una biblioteca che è collocata nella sede dell’Associazione stessa.
Art. 22 Regolamenti dell’archivio e della biblioteca
La commissione per le accessioni della biblioteca prevista dall’articolo 30 dello statuto redige i regolamenti speciali per l’archivio e per la biblioteca.
Art. 23 Verbali
Ogni organo collegiale dell’Associazione deve avere un libro dei verbali.
Il segretario dell’organo o quello della singola riunione scrive o sollecitamente trascrive nel rispettivo libro ciascun verbale, che in tale stesura sarà sottoposto all’approvazione.
Art. 24 Approvazione dei verbali
Ogni verbale sarà di norma approvato nella riunione successiva del rispettivo organo.
Quando, tuttavia, ragioni particolari lo impongano o sia richiesto dalla maggioranza degli intervenuti, un verbale può essere approvato seduta stante.
Art. 25 Scheda elettorale
La scheda elettorale prevista dall’articolo 33 dello statuto sarà suddivisa in un numero di sezioni pari a quello degli organi per i quali si procede alla votazione e ogni sezione conterrà tante righe quanti sono i componenti di ogni singolo organo, con l’eccezione del consiglio direttivo, i cui membri elettivi sono dieci, giusta l’articolo 19 dello statuto.
Desumendoli dai rispettivi elenchi dei disponibili o dei proposti dalla commissione elettorale o altresì sostituendoli con quelli di altri di sua scelta, il socio trascrive sulla scheda i cognomi di coloro per i quali intende votare.
Il numero dei cognomi segnati (che in caso di omonimia dovranno essere accompagnati dal nome personale o almeno dalla sua iniziale) potrà essere inferiore a quello dei com-ponenti del singolo organo, ma non superiore.
Art. 26 Voti in eccedenza
I voti espressi in eccedenza, quelli conferiti ad omonimi senza l’indicazione richiesta dall’articolo precedente, come quelli conferiti ad estranei all’Associazione comportano la nullità della scheda relativamente all’organo per il quale uno dei casi or detti ricorra.
Art. 27 Nullità della scheda
Appendice
dichiarazione di intenti
per l’organizzazione dei raduni
e
per la concessione del patrocino
Organizzazione di raduni
Nell’organizzazione
di raduni e regate per gli yachts d’epoca e classici, specificamente prevista
dal comma 2 dell’articolo 2 dello statuto dell’A.I.V.E., possono in pratica
darsi due casi:
l’A.I.V.E promuove ed indice un raduno e si
vale dell’ausilio e della cooperazione dei sodalizi nautici del luogo in cui
esso si tiene;
il raduno è
promosso ed indetto da altri, che ricerca il sostegno culturale, tecnico ed
anche logistico dell’A.I.V.E.
In un caso come nell’altro quest’ultima intende garantire che in occasione di un raduno ogni yacht possa disporre di un ormeggio veramente adeguato alle due dimensioni, alla sua manovrabilità e, soprattutto, al suo valore storico ed estetico e ciò anche al fine della sua ammirazione, che costituisce il tramite primario della diffusione della cultura e della tradizioni veliche e più generalmente marinaresche.
Per regate riservate agli yachts d’epoca e classici o ad
essi aperte, gli organizzatori possono richiedere il patrocinio dell’A.I.V.E.
La concessione del patrocinio comporta per chi lo ottiene l’inderogabile
impegno ad applicare i regolamenti indicati dall’A.IV.E., a sottoporsi ai
controlli che essa riterrà necessari e a sostenerne interamente i costi relativi.
Concessione della
riproduzione grafica del simbolo del-l’A.I.V.E.
Il comitato esecutivo potrà concedere agli orga-nizzatori
di un raduno la facoltà di porre il simbolo del-l’A.I.V.E. su tutte le stampe
ad esso relative o attinenti. Tale simbolo corrisponde al guidone onorario
dell’Associazione stessa descritto nell’articolo 13 del suo regolamento ge-nerale.
Prima, tuttavia, di procedere alla stampa e alla diffusione
dei vari materiali, coloro ai quali sia stata concessa la facoltà di
riproduzione dovranno sottoporre al comitato esecutivo dell’A.I.V.E. le bozze
di stampa e quindi i campioni dei prodotti finiti. In difetto di una specifica
autorizzazione scritta delle une e degli altri la riproduzione del simbolo sarà
abusiva e l’Associazione provvederà alla legale tutela dei suoi diritti.
La facoltà di riproduzione grafica non comporta alcuna cessione di diritti o alcuna licenza a favore di quanti la abbiano ottenuta, i quali, pertanto, non potranno disporne indefinitamente e soprattutto non potranno continuare a valersene allorquando l’A.I.V.E. abbia ravvisato l’opportunità di una revoca, che non darà comunque luogo ad alcun indennizzo o al risarcimento di danni eventuali.