TITOLO I
Costituzione, natura e fini
Costituzione, natura e fini
Art. 1 Costituzione
Il giorno 1 marzo 1982 è stata costituita a Milano l’associazione sportiva dilettantistica denominata “Associazione Italiana Vele d’Epoca (A.I.V.E.) Associazione Sportiva Dilettantistica”.
Art. 2 Fini
L’associazione non ha scopo di lucro. E’ vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
I fini primari ed istituzionali dell’Associazione sono:
- la promozione, anche con la partecipazione a iniziative altrui dirette ad analoghi fini, del recupero, del restauro e della conservazione degli yachts da regata e da diporto costruiti in legno o in metallo prima dei termini che l’Associazione stessa, insieme alle altre similari, ha convenuto e converrà di stabilire;
- l’organizzazione periodica di raduni e regate per gli yachts sopra indicati;
- l’amministrazione di un sistema di stazza per essi specifico;
- la conservazione della tradizione e della cultura marinaresca e specificamente velica, attraverso attività sportive dilettantistiche, didattiche e divulgative;
- la costituzione di una biblioteca di arte, architettura e cultura marinaresca;
- la promozione di pubblicazioni, sia occasionali che periodiche, attinenti alla costruzione, alla conservazione e alla navigazione degli yachts d’epoca e classici.
L’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme dell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale ed in particolare alle norme ed alle direttive del Coni, agli statuti ed ai regolamenti della Federazione Italiana Vela e delle altre Federazioni Sportive ed Enti di Promozione Sportiva; s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che i competenti organi sportivi dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
Art. 3 Durata
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 4 Sede
La sede dell’Associazione è a Genova presso lo Yacht Club Italiano.
Art. 5 Sezioni
Nell’ambito dell’Associazione possono essere costituite sezioni territoriali. La costituzione di ognuna di esse deve essere approvata dal consiglio direttivo dell’Associazione, che ne fissa altresì le norme operative. I soci che per residenza o altra ragione aderiscono alla sezione designano il presidente di essa.
TITOLO II
Soci
Art. 6 Categorie dei soci
L’Associazione è costituita da soci onorari, promotori e ordinari.
Tutti i soci hanno gli stessi diritti e i medesimi obblighi, indipenden-temente dalla categoria di appartenenza.
Art. 7 Soci onorari
I soci onorari sono per le loro benemerenze su proposta del Presidente dell’Associazione acclamati in assemblea. Salva rinunzia, la qualità di socio onorario è vitalizia, è estintiva di ogni altra qualità as-sociativa precedente, ma può anche essere conferita ad estranei all’Associazione.
Art. 8 Soci promotori
Sono soci promotori coloro che erano iscritti all’Associazione pri-ma del 31 dicembre 1983, nonché tutti coloro che siano iscritti ad es-sa da dieci anni e che non abbiano subito provvedimenti disciplinari ai sensi degli articoli 42 e 43.
La qualità di socio promotore è irrevocabile e cessa solo con l’acclamazione a socio onorario o con il decesso, il recesso o con l’espulsione dall’Associazione.
Art. 9 Soci ordinari
Sono soci ordinari tutti coloro che, condividendone i fini, abbiano chiesto di entrare e siano stati ammessi nell’Associazione. Per le persone giuridiche, le istituzioni e le associazioni i diritti di socio sono esercitati dal loro legale rappresentante o da un suo delegato, che a sua volta non può delegare altri.
Art. 10 Diritti dei soci
Tutti i soci hanno diritto:
- a iscrivere nei registri dell’Associazione i loro yachts che ne ab-biano i requisiti secondo l’articolo 2 comma 1 e a battere il guidone dell’Associazione stessa;
- ad accedere alla sede sociale;
- a consultare i volumi e i documenti conservati dall’Associazione con le sole limitazioni poste dalle norme regolamentari;
- alla precedenza nell’ammissione ai raduni organizzati dall’Associazione, quando vi sia una limitazione alla partecipazione;
- alla partecipazione a tutte le forme della vita associativa.
Art. 11 Obblighi dei soci
Tutti i soci hanno l’obbligo:
Tutti i soci hanno l’obbligo:
- di adoperarsi al conseguimento dei fini associativi indicati nell’articolo 2 e più generalmente di cooperare alla diffusione delle tradizioni marinaresche;
- di osservare le norme dello statuto;
- di osservare le norme regolamentari;
- di conformarsi agli usi e ai costumi marinareschi;
- di rispettare pienamente le norme dei regolamenti internazionali relative alla responsabilità e al contegno;
- di corrispondere la quota associativa nella misura e alla scadenza stabilite.
TITOLO III
Ammissione, passaggio di categoria e recesso dei soci
Ammissione, passaggio di categoria e recesso dei soci
Art. 12 Ammissione dei soci ordinari
La richiesta di ammissione all’Associazione non è soggetta ad alcuna limitazione o condizione e può essere fatta da persone fisiche come giuridiche, nonché da istituzioni e associazioni.
La domanda di ammissione deve essere sottoscritta da tre soci presentatori, che non siano consiglieri in carica. Qualora le presenta-zioni manchino del tutto o in parte, il Presidente nomina una commissione fiduciaria, affinché proceda a una valutazione preliminare dell’aspirante.
L’ammissione deve essere approvata dalla maggioranza dei consiglieri in carica.
L’ammissione è al richiedente comunicata dal Presidente e ha ef-etto dal momento in cui sia pagata la quota associativa, ma si consi-dera decaduta ove al pagamento non sia stato provveduto entro sessanta giorni dalla comunicazione.
Art. 13 Nomina dei soci promotori
L’accertamento dei requisiti necessari per il passaggio a socio promotore è fatto dal consiglio direttivo, che procede quindi alla nomina
Art. 14 Recesso
Ogni socio può in qualsiasi momento recedere dall’Associazione, dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo, che può invitarlo a desistere, ma che non può opporsi alla sua decisione.
Il recesso ha pieno e definitivo effetto dal primo giorno del mese seguente quello della comunicazione.
Il socio che recede è comunque tenuto alla corresponsione dell’intera quota associativa annuale.
TITOLO IV
Organi associativi
Organi associativi
Art. 15 Assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria è la sede e l’espressione della volontà del corpo associativo circa quanto attiene all’Associazione.
Essa è convocata almeno una volta all’anno e quando ne sia fatta istanza scritta da un terzo dei soci.
L’ordine del giorno dei lavori dell’assemblea è predisposto dal consiglio direttivo dell’Associazione, che nel caso di assemblea con-vocata ad istanza dei soci è tenuto a inserirvi quanto da essi richiesto.
Hanno in assemblea diritto di voto tutti i soci, ognuno dei quali può in caso di impedimento conferire la delega a un altro.
Di ogni assemblea sono fatte due convocazioni convenzionali, la seconda delle quali può essere stabilita per lo stesso giorno della prima, ma con un’ora almeno di ritardo rispetto ad essa.
In prima convocazione l’assemblea è validamente costituita quando, anche tramite delega, vi intervengano i due terzi dei soci. In se-conda convocazione essa è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nell’assemblea ordinaria le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice e, salva mozione contraria, a voto palese.
Art. 16 Assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria è la sede in cui si delibera qualsiasi modificazione dello statuto.
L’assemblea straordinaria può essere convocata anche ad istanza di un terzo dei soci. In questo caso il Presidente dell’Associazione deve procedere alla convocazione entro trenta giorni da quello in cui gliene sia pervenuta l’istanza.
L’assemblea straordinaria segue le norme di quella ordinaria, se non che in prima convocazione essa è validamente costituita quando, anche tramite delega, vi intervengano i quattro quinti dei soci e in seconda è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria debbono essere as-sunte con la maggioranza dei due terzi degli intervenuti in presenza o per delega.
Art. 17 Deleghe
Un socio non può ricevere più di tre deleghe e i consiglieri in carica non possono riceverne alcuna.
La delega deve essere conferita per ogni singola assemblea (ordinaria come straordinaria) con indicazione del giorno e delle ore delle due convocazioni.
Art. 18 Convocazione delle assemblee
Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate dal Presidente dell’Associazione con lettera inviata ai soci venti giorni prima di quello dell’assemblea stessa. Le assemblee ordinarie possono essere tenute in sede diversa da quella associativa, quelle straordinarie, invece, debbono essere sempre tenute in essa.
Art. 19 Consiglio direttivo
L’Associazione è retta e amministrata da un consiglio direttivo composto da undici consiglieri, anche non soci.
Poiché giusta l’articolo 25 il direttore dello Sport Velico della Mari-na Militare italiana è vice-presidente di diritto, i consiglieri elettivi so-no dieci.
Art. 20 Mandato del consiglio direttivo
Il mandato del consiglio direttivo dura quattro anni solari decorrenti dal primo gennaio di quello in cui ne è fatta l’elezione e i suoi consiglieri sono illimitatamente rieleggibili.
Art. 21 Attribuzione delle cariche
Nella sua prima seduta, convocata dal presidente della commis-sione elettorale, il consiglio direttivo con voto segreto procede all’attribuzione delle cariche di Presidente e di segretario generale, nonché di quelle relative alla specifica cura dei fini associativi indicati nell’articolo 2.
Art. 22 Cumulo e incompatibilità delle cariche
Le cariche di Presidente, vice-presidente e segretario generale non sono cumulabili tra di loro.
Art. 23 Deliberazioni del consiglio direttivo
Il consiglio direttivo può validamente deliberare quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le sue deliberazioni sono as-sunte a maggioranza semplice; in caso di parità il voto del Presidente dell’Associazione ha la prevalenza.
Art. 24 Presidente
Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione.
Egli è dai consiglieri tra di loro eletto a scrutinio segreto; presiede le assemblee ordinarie e straordinarie, nonché le sedute del consiglio direttivo.
Il suo mandato corrisponde a quello del consiglio direttivo che lo ha espresso ed è illimitatamente iterabile.
In caso di dimissioni o di decesso del Presidente il consiglio direttivo con una nuova elezione provvede alla sostituzione sino alla sca-denza del suo mandato.
Art. 25 Vice-presidente
Il vice-presidente dell’Associazione è il direttore dello Sport Velico della Marina Militare italiana.
Art. 26 Segretario generale
Il segretario generale è il custode del patrimonio associativo, sovrintende all’amministrazione dell’Associazione e cura le relazioni esterne di essa.
Art. 27 Collegio dei probiviri
Il collegio dei probiviri, che ha il compito di dirimere le controversie e di perseguire le violazioni dello statuto e dei regolamenti, è costituito da tre soci eletti dall’assemblea. Quando tra gli eletti vi sia un socio onorario, la presidenza del collegio è da lui assunta, quando ve ne sia più di uno essa compete al più anziano di loro e in assenza di soci onorari è demandata al socio con maggiore anzianità associativa.
La carica di proboviro è incompatibile con qualunque altra.
Il collegio dei probiviri ha mandato corrispondente a quello del consiglio direttivo; oltre che da quest’ultimo può essere adito da qualunque socio ed emana le sue decisioni entro sessanta giorni da quello in cui sia stato richiesto il suo intervento.
Art. 28 Corte di disciplina
Qualsiasi decisione del collegio dei probiviri può essere impugnata da chi possa avere diretta ragione di doglianza. Dell’impugnazione deve essere data notizia al Presidente dell’Associazione, che nel termine di trenta giorni provvede alla costituzione di una corte disciplina. Con elezione fatta secondo le procedure ordinarie stabilite nel titolo V ad essa sono chiamati tre soci, che non abbiano alcuna altra carica associativa. Entro trenta giorni dalla sua costituzione deve essere trasmessa alla corte l’impugnazione con le motivazioni e con ogni altro atto relativo.
La corte emana la sua decisione entro sessanta giorni da quello della trasmissione e quindi è automaticamente disciolta.
Art. 29 Comitato esecutivo
All’attuazione delle deliberazioni del consiglio direttivo provvede un comitato esecutivo costituito dal Presidente, dal vice-presidente, dal segretario generale e da due consiglieri designati dal consiglio direttivo.
Il comitato esecutivo può tuttavia essere transitoriamente o permanentemente integrato a giudizio del consiglio direttivo, che vi chiama soci nel numero che pare adeguato.
Art. 30 Commissioni tecniche e fiduciarie
Salvo per l’amministrazione del sistema di stazza e per le acces-sioni della biblioteca, per le quali la costituzione di una commissione è obbligatoria, il consiglio direttivo ha facoltà di istituire commissioni transitorie o permanenti per tutti quegli altri ambiti per i quali ne sia ravvisata l’opportunità. Tali commissioni sono rette e presiedute da un consigliere e possono esservi chiamati soci nel numero che pare al caso adeguato.
Art. 31 Collegio dei revisori dei conti
Il collegio dei revisori dei conti è costituito da due membri eletti dall’assemblea.
Il mandato del collegio dei revisori dei conti corrisponde a quello del consiglio direttivo.
TITOLO V
Elezioni
Art. 32 Elezioni
Le elezioni sono fatte esclusivamente tramite votazione per corri-spondenza e le loro operazioni debbono essere concluse entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello della scadenza del mandato del consiglio direttivo.
Le elezioni sono valide quando i votanti siano stati più di un quinto degli aventi diritto al voto.
Art. 33 Commissione elettorale
L’assemblea ordinaria dell’ultimo anno del mandato del consiglio direttivo designa una commissione elettorale composta da tre soci che non abbiano cariche o funzioni associative, salve quelle previste dagli articoli 27 e 28 e salva l’inclusione negli organi previsti dagli articoli 29 e 30.
Facendone richiesta con lettera circolare, tale commissione indivi-dua la disponibilità dei soci ad assumere cariche; ove le candidature manchino o siano inferiori al numero dei componenti di ogni organo associativo, la commissione può sostituirvi o aggiungervi sue propote individualmente di-stinte. Fatto per ogni organo un elenco dei di-sponibili e dei proposti in numero complessivo pari o superiore a quello dei componenti, almeno quarantacinque giorni prima di quello dello scrutinio lo invia a tutti i soci insieme alla scheda elettorale in duplice busta e alla comunicazione della giornata e dell’ora dell’inizio dello scrutinio.
I candidati alle cariche sociali non devono aver riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non devono essere stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate o Enti di Promozione Sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
Art. 34 Scrutinio e proclamazione degli eletti
Nella giornata e all’ora prestabilite la commissione elettorale si riunisce e al cospetto di tutti i soci che desiderino assistervi compie lo scrutinio delle schede pervenute.
Constatata la regolarità e la congruità numerica delle schede, per ogni organo associativo fa un elenco di quanti hanno avuto voti e proclama eletti coloro che ne abbiano avuto il maggior numero.
Giusta l’articolo 21 il presidente della commissione elettorale pro-cede quindi alla convocazione della prima seduta del nuovo consiglio direttivo, cui affida la custodia degli elenchi dei votati per le eventuali surrogazioni.
Le schede pervenute dopo lo scrutinio sono distrutte senza che siano aperte.
Art. 35 Surrogazioni e elezioni suppletive
Nel caso in cui per dimissioni, decadenza o decesso uno degli or-gani associativi si trovi ad essere in carenza numerica si procede alla reintegrazione con la surrogazione dei votati non eletti. Ove questi manchino o siano indisponibili, il Presidente dell’Associazione, entro venti giorni dall’accerta-mento della vacanza, procede all’indizione di una nuova elezione per il numero di quanti debbono essere sostituiti.
Art. 36 Decadenza dell’eletto
Ove per impedimento permanente o per noncuranza un membro di uno degli organi associativi non intervenga a cinque sedute consecutive e non ne adduca giustificazione, il Presidente dell’Associazione ne dichiara la decadenza e alla sostituzione si provvede per surrogazione o con elezioni suppletive.
TITOLO VI
Amministrazione, patrimonio e quote associative
Amministrazione, patrimonio e quote associative
Art. 37 Amministrazione
L’anno finanziario dell’Associazione si chiude il 31 dicembre. Entro il 30 aprile dell’anno successivo il consiglio direttivo ne presenta all’assemblea ordinaria il rendiconto composto dalla situazione pa-trimoniale e dal conto delle entrate e delle uscite. Insieme ad esso presenta anche un conto di previsione per l’anno corrente.
Art. 38 Patrimonio
Concorrono a costituire il patrimonio dell’Associazione:
- le quote associative,
- i fondi di riserva,
- i contributi volontari dei soci,
- i contributi di istituzioni e associazioni,
- i lasciti, le donazioni ed altre erogazioni liberali,
- i volumi, i disegni, i documenti e i manoscritti della biblioteca e dell’archivio,
- gli apparati e gli strumenti elettronici e meccanici per la misurazio-ne degli yachts e per l’amministrazione del sistema di stazza,
- ogni altro bene che possa essere iscritto in inventario.
- In caso di scioglimento dell’Associazione sarà designata l’istituzione o associazione similare cui sarà devoluto il patrimonio residuo.
Art. 39 Quote associative
Tutti i soci sono tenuti al pagamento delle quote associative an-nuali.
L’aumento delle quote associative è stabilito dall’assemblea ordi-naria.
Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili; si intendono per anno sociale e sono indivisibili.
Art. 40 Morosità
Il termine per il pagamento delle quote associative è il 31 marzo di ogni anno. Il socio che entro il 30 giugno di ogni anno non abbia provveduto al pagamento della quota associativa che gli compete è privato dei suoi diritti sino al giorno successivo all’estinzione del debito.
La norma è derogabile per la regolazione dei conti dei soci che abbiano o che vengano costituendo crediti nei confronti dell’Associazione.
Al socio che per più di ventiquattro mesi abbia trascurato il pagamento della sua quota il consiglio direttivo, dopo duplice intimazione, commina l’espulsione.
Tutti i soci sono tenuti al pagamento delle quote associative an-nuali.
L’aumento delle quote associative è stabilito dall’assemblea ordi-naria.
Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili; si intendono per anno sociale e sono indivisibili.
Art. 40 Morosità
Il termine per il pagamento delle quote associative è il 31 marzo di ogni anno. Il socio che entro il 30 giugno di ogni anno non abbia provveduto al pagamento della quota associativa che gli compete è privato dei suoi diritti sino al giorno successivo all’estinzione del debito.
La norma è derogabile per la regolazione dei conti dei soci che abbiano o che vengano costituendo crediti nei confronti dell’Associazione.
Al socio che per più di ventiquattro mesi abbia trascurato il pagamento della sua quota il consiglio direttivo, dopo duplice intimazione, commina l’espulsione.
TITOLO VII
Disciplina
Disciplina
Art. 41 Controversie tra i soci e con l’Associazione
Le controversie tra i soci e quelle di costoro con l’Associazione re-lative all’interpretazione e all’applicazione dello statuto e delle con-nesse norme regolamentari debbono essere sottoposte al collegio dei probiviri.
Art. 42 Disciplina sportiva
Il socio raggiunto da un provvedimento disciplinare irrogato ai sensi di un regolamento internazionale dell’attività agonistica velica è dal consiglio direttivo deferito al collegio dei probiviri, che ne decreta la sospensione o l’espulsione dall’Associazione.
Art. 43 Violazioni delle norme statutarie
Il socio che abbia commesso una violazione delle norme statutarie è dal consiglio direttivo deferito al collegio dei probiviri, che ne decre-ta la sospensione o l’espulsione dall’Associazione.
TITOLO VIII
Vigore dello statuto, sue modificazioni
e
norme regolamentari e transitorie
Vigore dello statuto, sue modificazioni
e
norme regolamentari e transitorie
Art. 44 Vigore dello statuto
Il presente statuto entra in vigore il giorno della sua approvazione e abroga tutte le norme di quello precedente, ma non ha effetto re-troattivo.
Art. 45 Modificazioni dello statuto
Quando ne ravvisi l’opportunità, il consiglio direttivo può proporre modificazioni statutarie, sottoponendole all’approvazione di un’assemblea straordinaria.
Anche i soci hanno diritto a proporre modificazioni statutarie, ma le loro proposte dovranno essere sottoscritte da almeno un terzo di loro perché il Presidente dell’Associazione abbia l’obbligo di convocare l’assemblea straordinaria destinata ad approvarle.
Art. 46 Norme regolamentari
Il consiglio direttivo promulga il regolamento generale dell’Associazione. Il consiglio stesso e tutti gli altri organi collegiali dell’Associazione hanno la facoltà di emanare regolamenti speciali.
Art. 47 Norme transitorie
Il consiglio direttivo resta in carica fino alla scadenza prestabilita del suo mandato.
Sino alla fine del suo mandato analogamente si protraggono le ca-riche e le funzioni dal consiglio stesso conferite.
Sino all’approvazione di un nuovo regolamento generale il vigente «Regolamento generale» conserva del pari efficacia, salvo per quan-to contrasti con il presente statuto.


